Costi contabilizzati
A partire dal 1° gennaio 1994 l’obbligo di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale con entrate provenienti da contribuzione o tariffe dell’utenza nelle misure previste dalle norme della finanza locale deve essere garantito esclusivamente dagli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie (art. 243, c. 2 del D.Lgs. 267/00).
Pur non ricorrendo la fattispecie, di seguito i documenti relativi agli anni 2012-2016: