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Emergenza neve

Ordinanza del Sindaco n. 13 del 04/12/2017

IL SINDACO

Premesso che:
• in caso di precipitazioni nevose la presenza di accumuli di neve sui tetti degli edifici civili ed industriali, sulle terrazze, sui balconi nonché su davanzali e poggioli delle finestre può costituire, in caso di caduta accidentale o di scarico, in condizioni non di sicurezza, pericolo per il transito di veicoli e persone nelle aree di pubblica circolazione sottostanti;
• in caso di gelo, la formazione di ghiaccio lungo i marciapiedi e sottoportici può costituire grave pericolo per la circolazione di pedoni;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamate le norme del vigente regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 20/06/1964 e n. 26 del 07/07/1965, in particolare gli articoli 9 e 10 del regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto opportuno stabilire norme di comportamento da applicarsi in caso di precipitazioni a carattere nevoso,

ORDINA

1. I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti, anche solidalmente, a spazzare la neve dai marciapiedi e dai sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e  pertinenze e non gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarvisi, né di scaricare sul
suolo pubblico neve dei cortili;
2. In mancanza di marciapiede l’obbligo si limiterà allo sgombero di un metro dal fronte degli edifici;
3. I titolari di licenze di occupazione di suolo pubblico per la conduzione di chioschi, edicole e simili, come tutti i concessionari – in qualsiasi forma – del suolo pubblico hanno l’obbligo di tenere pulito dalla neve e dal ghiaccio il posto assegnato nonché il tratto circostante per almeno un metro;
4. Durante e dopo le nevicate, i proprietari di immobili devono provvedere, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, a tenere sgombero il marciapiede per almeno un metro davanti alla loro proprietà;
5. La rimozione della neve dovrà essere eseguita non appena sia cessata la precipitazione nevosa tanto nei giorni feriali che nei giorni festivi;
6. Nel caso la nevicata cessi durante la notte, lo sgombero dovrà avvenire entro le ore 9.00 del mattino successivo;
7. La neve rimossa non dovrà invadere la carreggiata o comunque intralciare il traffico od ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
8. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di assicurarsi in merito alla resistenza dei tetti;
9. Nel caso l’accumulo di neve sui tetti, sulle terrazze, sui balconi nonché su davanzali e poggioli delle finestre, possa far temere un pericolo, l’amministrazione comunale potrà autorizzare lo scarico su suolo pubblico, purché le operazioni siano eseguite senza creare disagi al pubblico transito, ovvero alle operazioni di spazzamento della strada sottostante;
10. Nel caso gli accumuli di neve creatisi a seguito delle operazioni di scarico siano di ostacolo alla circolazione pubblica l’autorità comunale potrà disporre il trasporto della stessa in punti di raccolta prestabiliti;
11. Si ribadisce altresì l’obbligo, per i proprietari di giardini o terreni alberati fiancheggianti i luoghi pubblici di mantenere le fronde degli alberi affinché non si proiettino sopra detti luoghi pubblici o sopra luoghi soggetti a servitù pubblica. Dovrà essere assunta ogni cautela affinché la neve depositata sulle fronde degli alberi insistenti sulle proprietà private venga tempestivamente rimossa, onde evitare, in ogni caso, eventuali pericoli di caduta rami sul suolo pubblico;
12. I destinatari delle norme di cui alla presente ordinanza sono altresì tenuti a rimuovere gli strati di ghiaccio cospargendo inoltre sostanze idonee a impedire lo sdrucciolamento;

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro
(art. 7 – bis D. Lgs. 18-8-2000 n. 264 salvo ogni altra azione intrapresa dal Comune;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro giorni 60 dalla data di pubblicazione.

DISPONE

• La sospensione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani in caso di nevicate superiori a cm. 15;
• La sospensione del mercato ambulante in caso di verifichino nevicate superiori a cm. 15 nelle 12 ore antecedenti il posizionamento dei banchi vendita;
• In caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, l’adozione con specifico provvedimento, del divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti i veicoli, per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall’Amministrazione comunale.
Si ricorda che le operazioni di sgombero neve sulla pubblica via vengono eseguite da S.A.P. S.p.A. – via Monte Santo, 18 – Lonate Pozzolo.

Come fare per ...