Ordinanza del Sindaco – Lotta alla diffusione della pianta “Ambrosia Artemisifolia” al fine di prevenire la patologia allergica correlata
ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 06/07/2015
OGGETTO: LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELLA PIANTA “AMBROSIA ARTEMISIFOLIA” AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA CORRELATA
IL SINDACO
Premesso che la pianta “Ambrosia Artemisifoglia” ormai ampiamente diffusa nei comuni di competenza dell’A.S.L. Varese (Direzione Sanitaria Dipartimento di Prevenzione Medico U.O.C. IGIENE E SANITA’ PUBBLICO) e la pollinosi da essa provocata è causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche nelle sua varie forme cliniche.
Considerato che l’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline; . cresce di preferenza sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, e le aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sui cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, sui cigli stradali, sulle massicciate e le scarpate ferroviarie, sugli argini del torrente Arno e i fossi, ed in generale su tutte le aree abbandonate o semiabbandonate e sui campi coltivati con semine rade quale girasole, soia ecc..
Rilevato che l’incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei maggiori fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta e che la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra giugno e settembre delle aree incolte, soprattutto dove è accertata la presenza di tale pianta, può impedire la fioritura e conseguente pollinazione della pianta;
Ritenuto di disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e a contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;
Ritenuto pertanto di dovere attuare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell’aria;
Dato atto che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di sfalcio e pulizia;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 29/03/1999 n° 25522 avente per oggetto “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;
Viste le Linee Giuda “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” approvate con Decreto della Giunta Regionale n° 7257 del 04/05/2004, in cui viene proposto agli Enti Locali l’adozione di Ordinanze Sindacali;
Vista la nota A.S.L. del 06/05/2009 prot. n. 43153 in merito alla prevenzione dell’allergia da polline di Ambrosia in Lombardia, con indicazione dei possibili metodi da adottare per il contenere la diffusione;
Vista la nota A.S.L. del 15/05/2015 prot. n. 7103, con cui è stata trasmessa la relazione predisposta dall’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica in merito alle problematiche relative alla diffusione della pianta sopraccitata, nella quale sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l’emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche o sfalcio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;
Visto l’art. 2.2.1 del Regolamento locale d’Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
Visto l’art. 32 comma 3 della L. 833/78 e s.m.i.;
Visto l’art. 12 comma 1 lett. a della L.R. 64/81 e s.m.i.;
Visti l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 117 del D.Lgs. 112/1998;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 50/2003 convertito dalla Legge 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. 689/1981;
ORDINA
– Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni agricoli (anche quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione);
– Ai proprietari di aree verdi incolte e di aree dismesse;
– Agli amministratori di condominio;
– Ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;
– Al responsabile dell’A.N.A.S. – Compartimento per la Viabilità -;
– Al responsabile S.E.A. limitatamente al territorio di competenza sindacale;
– Al responsabile delle F.N.M.;
ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza, di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano lo sfalcio, PRIMA DELLA FIORITURA (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm.) E ASSOLUTAMENTE PRIMA DELL’EMISSIONE DEL POLLINE, comunque sfalci da realizzarsi il primo nei primi giorni di agosto, e i successivi (almeno due) entro il 30 di settembre, per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta.
E’ consigliabile che gli sfalci siano effettuati con regolarità a cm. 2 dal suolo; In alternativa agli sfalci stessi e quando opportuno, è possibile utilizzare in ambito agricolo la trinciatura, il diserbo, l’aratura e discatura, e in ambito urbano la pacciamatura e l’estirpamento;
INVITA
La cittadinanza ad eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc, che agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo dell’Ambrosia Artemisifoglia.
AVVERTE
Che ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, chiunque violi le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà quanto previsto, ed il terreno verrà trovato in condizioni d’abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria:
-in appezzamenti da 1,00 mq. a 5.000,00 mq da € 25,00 a € 150,00
-in appezzamenti da 5.000,00 mq. a 10.000,00 mq da € 33,00 a € 200,00
-in appezzamenti oltre 10.000,00 mq da € 83,00 a € 500,00
qualora, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune per renderla nota alla cittadinanza sino a tutto settembre del corrente anno, nonché la sua trasmissione alla ASL provinciale e ai comuni limitrofi per l’opportuna conoscenza;
Gli Uffici di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all’Ordinanza;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Busto Arsizio, ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione, ovvero della conoscenza dell’atto.