Ordinanza contingibile e urgente in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del centro abitato

IL SINDACO
VISTI:
• l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
• l’art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
• la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
PREMESSO che:
• l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”;
• vengono segnalati, con sempre maggior frequenza casi di:
– assembramento e raggruppamento di ragazzi e di adulti, anche senza fissa dimora che si ritrovano in località ricomprese nel centro urbano, nei parchi, in prossimità dello svolgimento dei mercati settimanali scoperti, nonchè nei parcheggi delle Medie o Grandi strutture di vendita presenti nel territorio comunale, i quali bivaccano, importunano i passanti, disturbano e consumano alimenti e bevande sul suolo comunale, creando difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici,
anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, generano percezione di insicurezza tra i cittadini;
– imbrattamento di muri e di arredi urbani con danneggiamento degli stessi;
Considerato che il comportamento di tali soggetti ha causato un senso di disagio diffuso nella popolazione, generando così situazioni tali da determinare una sensazione di degrado e l’alterazione del decoro urbano;
Dato atto altresì che l’attività posta in essere dai soggetti di cui sopra ha determinato una particolare attenzione sul fenomeno da parte della cittadinanza, che determina la necessità di un intervento immediato ed urgente;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla rassicurazione della collettività intervenendo con un provvedimento atto a fronteggiare le situazioni in premessa descritte;
Ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza al fine di prevenire e di eliminare tali comportamenti che causano scadimento della qualità urbana e del decoro urbano;
ORDINA
Al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato, il divieto di bivacco in tutto il centro abitato e negli spazi sopra riportati, il divieto di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati, nonché il divieto di danneggiare e di imbrattare immobili ed arredi urbani;
Divieto di stazionamento di una o più persone in orario sia diurno che notturno su sedute, ripari o giacigli di fortuna costituiti dagli oggetti o suppellettili di cui al seguente punto;
Divieto di collocare, sistemare o abbandonare oggetti di varia natura atti a costituire giacigli, sedute o ripari, ovvero utilizzati per il consumo di cibo e bevande, come cartoni, coperte, scatoloni, bidoni, indumenti, tavoli, sedie o altre suppellettili di qualsiasi natura.
Il tutto con l’avvertenza che:
– chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 50,00);
– in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
– il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
– salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell’art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;
– gli oggetti abbandonati verranno rimossi d’autorità e conferiti negli appositi centri di smaltimento, tramite l’attivazione della Società SAP. (Società partecipata del Comune di Lonate Pozzolo e Ferno che svolge servizio di raccolta e smaltimento rifiuti).
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune ed immediatamente esecutiva. Viene trasmessa per opportuna conoscenza al Prefetto di Varese, al locale Comando Stazione dei Carabinieri ed al Comando della Polizia Locale.
Agli operatori di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. per la Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
Ferno, 31/07/2017
IL SINDACO
Sig. Filippo Gesualdi