Accesso agli atti e documenti amministrativi

Descrizione del procedimento

Esercitare il diritto d’accesso

L’accesso ai documenti amministrativi è consentito a chi (cittadino, straniero, apolide) abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Questo vuol dire che la posizione di chi chiede l’accesso deve essere protetta almeno a livello amministrativo. Potrà accedere agli atti non solo chi può iniziare un ricorso giurisdizionale o amministrativo, ma anche chi – secondo la sopra citata Legge – può partecipare ad un determinato procedimento amministrativo. Può accedere agli atti della Pubblica Amministrazione chi può dimostrare che il provvedimento e/o gli atti che si svolgono all’interno del procedimento, abbiano effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti.

Esclusione dal diritto di accesso

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli previsti dall’art. 24, della già citata Legge, tra i quali è contemplata l’esclusione per le richieste di accesso agli atti preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e per le istanze che, ove soddisfatte, possano pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni.

Presentare domanda di accesso

La domanda d’accesso deve essere rivolta all’Amministrazione che ha formato il documento o che lo “detiene stabilmente”. Destinatari della istanza di accesso sono le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, a prescindere dalla loro personalità giuridica. Se si tratta di atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, la domanda va rivolta all’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Nel caso in cui la domanda venisse presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto d’accesso, deve essere trasmessa dall’ufficio che l’ha ricevuta all’amministrazione competente, dandone comunicazione all’interessato.

Nella richiesta, che può essere formulata verbalmente o per iscritto, il cittadino deve indicare gli estremi del documento che vuole consultare o avere in copia; provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi; spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l’interesse personale e concreto collegato alla sua richiesta. Se l’amministrazione non può accogliere immediatamente la domanda di accesso formulata verbalmente, invita l’interessato a presentare richiesta scritta.

Presentazione della richiesta

E’ disponibile un fac-simile di richiesta da indirizzare alle singole aree dell’Ente in relazione al documento che si intende visionare o richiedere.

La richiesta, sottoscritta dal diretto interessato o da persona da lui delegata, può essere presentata attraverso una delle seguenti e alternative modalità:

– recandosi presso lo sportello dell´Ufficio Protocollo in via A. Moro, 3

– per posta ordinaria o al numero di fax 0331 726110 con allegato il documento di riconoscimento del diretto interessato, dell’eventuale persona da lui delegata e dell’atto di delega;

– per posta certificata: comune@ferno.legalmailpa.it

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Costi per l’utenza

– solo visione: nessun costo

–  per copie fotostatiche o stampe b/n: foglio  A4 € 0,30 (a facciata) – foglio  A3 € 0,50 (a facciata)

– per copie fotostatiche o stampe colori: foglio A4 € 0,90 – foglio A3 € 1,70

– per copie autenticate: oltre al costo di riproduzione, € 16,52 (bollo + diritti) ogni 4 facciate.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241  – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Creare collegamento con la normativa indicata).