Albo Giudici Popolari

Descrizione del procedimento

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre , a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. Per ogni Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello è formata una lista per i giudici ordinari e una per i giudici popolari supplenti. L’iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e di II grado.

DOMANDA E REQUISITI

Occorre presentare domanda in carta semplice con l’indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti telefonici all’Ufficio Elettorale . Dalla domanda deve risultare il possesso dei seguenti requisiti indispensabili:

  • Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
  • Età compresa tra i 30 e i 65 anni
  • Titolo finale di studi di scuola media di primo grado , di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado
  • Non esercitare professioni incompatibili (magistrati o addetti all’ordine giudiziario, appartenenti alle forze armate in attività di servizio, ministri di culto e religiosi di ogni ordine).

 

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Ogni due anni (anno dispari) il Sindaco invita con manifesto pubblico coloro che sono in possesso dei requisiti  e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. La richiesta deve essere consegnata all’Ufficio elettorale dal 01 maggio al 31 luglio degli anni dispari.

Costi per l’utenza

L’iscrizione all’albo non comporta alcun costo. I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

 

Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della repubblica n. 273 del 28 luglio 1989

Legge n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”