Assegno di maternità

Descrizione del procedimento

La Legge 448/98 ha previsto all’art. 66 l’erogazione di un assegno di maternità a favore delle madri, cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie (queste ultime solo se in possesso di Carta di Soggiorno) residenti sul territorio comunale, che non beneficiano di trattamento previdenziale di maternità.

 

Le richieste devono pervenire al Comune – Ufficio Servizi Sociali – entro e non oltre sei mesi dalla data del parto.

Chi contattare

Termine di conclusione

Entro 30 gg

Costi per l’utenza

Gratuito

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

  • Legge 448/98 art.66
  • D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452
  • art.74 del D.Lgs.151/2001