Assegno per il nucleo familiare

Descrizione del procedimento

La legge 448/98 ha previsto all’art. 65 la concessione da parte dei Comuni di un assegno per il nucleo familiare che può essere richiesto dal genitore cittadino italiano o comunitario (residente nel territorio dello Stato) che abbia nella propria famiglia anagrafica tre minori , che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preaddottivo.

Nel caso in cui il nucleo familiare sia diversamente composto, le operazioni di riparametrazione dell’ISE sono effettuate secondo le procedure di cui all’allegato A al Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 21/12/2000 n. 452, come modificato dal Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 25/05/2001 n. 337.

La domanda deve essere presentata presso i Servizi Sociali entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.Tali assegni non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.

L’Amministrazione Comunale e la Guardia di Finanza hanno la facoltà di effettuare controlli sulla situazione economica dichiarata.

INPS – Assegno per il nucleo familiare dei Comuni

Chi contattare

Termine di conclusione

Entro 30 gg dall'invio

Costi per l’utenza

Gratuito

Riferimenti normativi

Legge n.448 del 23/12/1998 art. 65 e successive modificazioni e integrazioni