Autocertificazioni

Descrizione del procedimento

Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore dell’art. 15 della legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici servizi, l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale e quindi i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni e con i Gestori di Pubblici servizi, facoltativa nei rapporti con i privati.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse.

Di conseguenza i certificati anagrafici non dovranno più essere richiesti né rilasciati, almeno per quanto riguarda gli atti e le procedure inerenti le Pubbliche Amministrazioni. I cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza, ecc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche  (stato, regioni, enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. Si specifica che si è responsabile di quello che si dichiara con l’autocertificazione nel senso che le amministrazioni ed i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni e in caso di dichiarazione falsa il dichiarante viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione. Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è necessario recarsi in comune e non si paga l’imposta di bollo. Le certificazioni rilasciate dagli Uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati ( banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione , previo consenso del soggetto privato richiedente.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sostituisce in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti: data e luogo di nascita – residenza – cittadinanza- godimento dei diritti civili e politici – stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero – stato di famiglia- esistenza in vita- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente – iscrizione in albi ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni – appartenenza ad ordini professionali – titoli di studio – qualifica professionale posseduta – possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria – stato di disoccupazione – qualità di pensionato e categoria di pensione – qualità di studente – qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore , di curatore e simili – tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari , ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio – di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa – di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali – qualità di vivenza a carico – di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domando di concordato.

Chi contattare

Termine di conclusione

Immediato.

Costi per l’utenza

Nessuno.