Canone Unico Patrimoniale – occupazione suolo pubblico e/o esposizione pubblicitaria

Descrizione del procedimento

Canone unico patrimoniale

Per l’occupazione di suolo pubblico e/o per l’esposizione pubblicitaria

Dal 1 gennaio 2021 è in vigore il Canone unico patrimoniale che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Comune di Ferno ha approvato il regolamento  per l’applicazione del canone unico patrimoniale con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 31/03/2021 e le relative tariffe e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 07 del 31/01/2022.

Il presupposto del canone è:

  1. a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  2. b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) limitatamente alla misura di superficie comune,  sicché nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell’impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l’occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Per le occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati si applicano le norme, il regolamento e le tariffe come illustrate in altra sezione del portale

Il canone è dovuto:

  • dal titolare della autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;
  • dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto). Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.

In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato.

Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.

È necessario richiedere ed ottenere la concessione/autorizzazione  per l’occupazione di suolo e/o l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone.

Le richieste devono essere inoltrate al Comando di polizia locale dell’Unione dei Comuni lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno

Il canone va pagato al momento del rilascio dell’atto di autorizzazione, concessione e dichiarazione, nei casi previsti.

Pagamento del canone

  • Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il rilascio dell’atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in 3  rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, e per gli anni successivi entro il 31/3  e le restanti 2. rate entro le scadenze del  30/6 e 30/9. di ogni anno solare.
  • Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 500,00. è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell’atto autorizzativo e la seconda entro l’ultimo giorno di occupazione.
  • Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in 3 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell’autorizzazione e per gli anni successivi entro il 31/3 e le restanti 2  rate entro le scadenze del  30/6 e 30/9 di ogni anno solare.
  • Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio dell’autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell’autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario e la seconda entro l’ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

 

Quanto si paga

Ai fini dell’applicazione del canone, le strade del Comune sono state classificate in due categorie, secondo l’elenco contenuto nell’allegato A del Regolamento .

Le tariffe per l’anno 2021 sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 01/04/2021

Le tariffe si distinguono in:

  • Tariffa giornaliera per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie temporanee.

Per occupazioni/esposizioni temporanee si intendono quelle aventi durata inferiore all’anno solare.

  • Tariffa annuale per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie permanenti.

Per occupazioni permanenti si intendono quelle effettuate 24 ore su 24 e aventi durata pari o superiore ad un anno solare. Per esposizioni pubblicitarie permanenti si intendono le esposizioni di mezzi pubblicitari (es. insegne, vetrofanie, targhe e simili relative ad attività imprenditoriali, commerciali, artistiche e professionali) aventi durata pari o superiore ad un anno solare.

Occupazioni di suolo ed esposizioni pubblicitarie permanenti.

Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa annuale per il coefficiente di valutazione economica e per la superficie occupata.

Occupazioni di suolo ed esposizioni pubblicitarie temporanee

Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera, per il coefficiente di valutazione economica, per la superficie occupata e per il numero di giorni di occupazione/esposizione..

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Per le riduzioni e agevolazioni applicate al canone unico vedere l’art. 55 del regolamento

Per le esenzioni applicate al canone unico vedere l’art. 56  del regolamento

Pubbliche affissioni

Il canone è dovuto da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Come si paga 

Il pagamento del canone viene effettuato con le seguenti modalità:

  • Per esposizioni pubblicitarie a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso la tesoreria comunale Banco BPM IBAN IT98 V 05034 50233 000000001302 intestato al Comune di Ferno
  • Per occupazioni di suolo pubblico a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso la tesoreria comunale Banco BPM IBAN  IT34 W 05034 50233 000000000489 intestato al Comune di Ferno

 

Sanzioni 

Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019  (vedasi art. 65 del regolamento)

Rimborsi 

Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale  di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla date del versamento ritenuto non dovuto.

Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 5,00  (cinque).

I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

 

Normativa di riferimento

  • Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale
  • Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847.
  • Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.
  • D.P.R.16/12/1992 n. 495 Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Per informazioni

Riguardanti canone per pubblicità ed affissioni: concessionario SAP srl  tel 0331.241.066

Riguardanti canone per occupazione suolo pubblico: ufficio tributi: tel 0331.242.272