Convivenza di fatto
- Referente per il procedimento: Pisoni Monica
- Responsabile di provvedimento: Pisoni Monica
Descrizione del procedimento
La legge n.76 /2016, in vigore dal 05 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’articolo 1). La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale, residenti nel Comune di Ferno, coabitanti e iscritte sul medesimo stato famiglia. Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio o da un’unione civile , né tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione.
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art.1 comma 38);
b) In caso di malattia o ricovero , i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita , di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali , secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari (art. 1 comma 39);
c) Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda donazione di organi , le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 comma 40 e 41);
d) Diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) Successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale , qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 comma 45);
g) Diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) Ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) In caso di decesso del convivente di fatto , derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
L’ufficiale d’anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Chi contattare
-
0331 242223
Termine di conclusione
La convivenza di fatto di definisce immediatamente dopo l'accertamento da parte degli agenti di Polizia Locale.
Costi per l’utenza
Nessuno.
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.