Dichiarazione di nascita
- Referente per il procedimento: Burattini Gianna
- Responsabile di provvedimento: Pisoni Monica
Descrizione del procedimento
Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all’ufficio di stato civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre. La dichiarazione è l’adempimento che prelude alla formazione dell’atto per l’iscrizione della nascita nel registro di stato civile. Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l’individuo assume la propria identità personale, ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.
Dove e quando dichiarare la nascita
• Entro tre giorni dall’evento, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto
• Entro dieci giorni dall’evento dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune del luogo di nascita o di residenza dei genitori.
In caso di residenze diverse è competente il comune della madre
• Oltre il termine di 10 giorni il dichiarante dovrà motivarne il ritardo e l’Ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio.
La dichiarazione di nascita viene resa dai genitori, in casi particolari da un procuratore speciale, dal medico/ostetrica, dalla persona che ha assistito al parto. Per i genitori uniti in matrimonio viene resa da uno dei due genitori, per i genitori non uniti in matrimonio da padre e madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.
Cosa devo presentare:
• Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto
• Documento di riconoscimento valido e codice fiscale dei genitori.
• Compilazione e sottoscrizione di un modulo per la dichiarazione di nascita
• Per gli stranieri anche compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l’attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese
•I genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Attribuzione del nome
Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre. Per i nati dopo il 01 gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o comunque solo i prenomi che precedono la virgola. Per i nati precedentemente, in prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione. E’ vietata l’attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
IL DOPPIO COGNOME PER I NUOVI NATI
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori.
La sentenza della Corte Costituzionale
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2016 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 concernente “Stato Civile – cognome dei figli legittimi (nati nel matrimonio) –Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori (nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno). La Corte ha ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “ pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità famigliare”, oltre a costituire violazione di trattati internazionali , come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che “tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporto fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica”.
Attribuzione del doppio cognome: deve esservi l’accordo da parte di entrambi i genitori
L’accertamento della illegittimità è comunque limitato alla sola parte in cui non era consentito ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Dunque, viene precisato che l’intervento della Corte riguarderà solamente l’ipotesi in cui vi sia una volontà concorde dei genitori di attribuire il doppio cognome, non solo paterno ma anche materno: in tal modo non viene introdotta una disciplina generalizzata del cognome, ma viene solamente consentito ai genitori che dimostrino una concorde volontà in merito, di attribuire il cognome di entrambi. Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione naturale, ovvero al di fuori del matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, come anche nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale
A seguito di tale pronuncia l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, come sottolineato ripetutamente dalla Corte, intendono attribuire il doppio cognome, paterno e materno. Non vi erano dubbi che questo potesse riguardare i genitori uniti in matrimonio ma il principio dovrà essere esteso anche nel caso di riconoscimento di filiazione naturale quando questo avvenga congiuntamente da parte dei genitori. L’applicazione della sentenza della Corte è immediata e l’Ufficiale dello stato civile è tenuto ad accogliere, senza indugio, le richieste dei genitori che, nelle ipotesi sopra indicate, di comune accordo, intendano attribuire il cognome paterno e quello materno. Qualora, al momento della formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di uno solo dei genitori, sarà sufficiente che l’altro genitore produca una dichiarazione sottoscritta , con allegata copia del documento di riconoscimento, nella quale venga indicata la scelta di attribuire il doppio cognome (modello allegato).
Chi contattare
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0331 242223
Termine di conclusione
Immediato.
Costi per l’utenza
Nessuno.
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Libro Primo – Titolo VII – Codice Civile
D.P.R. 03.11.2000, n. 396
D.P.R. 28.12.2000, n. 445