Imposta Comunale sulla Pubblicità – fino al 31/12/2020

Descrizione del procedimento

È una imposta dovuta da chiunque effettua la pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile, tramite:
  1. insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc. (art. 12 D. lgs. 507/93)
  2. pubblicità effettuata con veicoli (art. 13)
  3. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14)
  4. pubblicità varia (art. 15):
    – con striscioni che attraversano strade o piazze,
    – con aeromobili, mediante scritte, disegni fumogeni,
    – lancio di manifesti,
    – con palloni frenati e simili,
    – mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o altro materiale;
    – mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
    – a mezzo di apparecchi amplificatori (pubblicità fonica)
A partire dall’anno d’imposta 2002, non è più dovuta l’imposta di pubblicità sulle insegne che individuano la sede dell’impresa qualora le insegne abbiano una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.A chi rivolgersi
La gestione del servizio delle pubbliche affissioni è affidata dal Comune di Ferno alla soc. S.A.P. SPA- Servizi Acqua Potabile con sede in Ferno, via A. Moro n.1– tel 0331.241066 – fax 0331.728822 – internet: http://www.sapservizi.it.

Soggetto a favore del quale è dovuta l’imposta
L’imposta è dovuta al Comune in cui il soggetto effettua la pubblicità.

Modalità di applicazione dell’imposta
La tariffa è differenziata in base alle modalità di effettuazione della pubblicità.

Adempimenti del contribuente

Prima dell’esposizione dei mezzi pubblicitari, il contribuente cioè colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario, deve presentare una dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata dell’esposizione, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari, nonché i dati anagrafici (ragione sociale e partita IVA)
Alla dichiarazione deve essere allegata l’attestazione di pagamento dell’imposta tramite bollettino di c.c.p.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata cui consegue una nuova imposizione (es da ordinaria a luminosa)
Cessazione: la denuncia di cessazione della esposizione pubblicitaria deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno con conseguente rimozione del mezzo pubblicitario esposto o, comunque, con oscuramento del messaggio pubblicitario. Pertanto le cessazioni presentate dopo il 31 gennaio avranno efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo ed il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta per l’intero ammontare.

Modalità di versamento
Il versamento deve essere effettuato in auto-tassazione, mediante apposito Bollettino di conto corrente postale entro i seguenti termini:
– per la pubblicità annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno
– per le altre fattispecie di pubblicità prima che la pubblicità stessa sia effettuata e per ogni periodo di esposizione.

Riduzioni
La legge prevede diverse riduzioni e agevolazioni nell’applicazione dell’imposta che sono state recepite dal Regolamento Comunale.

Altre informazioni utili
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta, in ogni caso, ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada (art. 23 – 4° comma del Codice della strada)

Chi contattare

Riferimenti normativi

  • D. Lgs. 507/93 – artt. da 18 a 23;
  • Regolamento comunale di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (vedi sezione regolamenti)