Imposta di soggiorno
Descrizione del procedimento
L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che, non residenti, soggiornano nelle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere presenti sul territorio comunale di Ferno.
Le tariffe si applicano per persona e per giorno di permanenza, prendendo come riferimento la registrazione presso la struttura.
Tariffe in vigore dal 01 gennaio 2023
tariffa imposta
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Strutture ricettive alberghiere – di cui al comma 3 dell’art. 18 della L.R. 27/2015
Classificazione
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da 1* a 4****
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€ 3,00
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5*****
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€ 4,00
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Strutture ricettive non alberghiere – di cui al comma 4 dell’art. 18 della L.R. 27/2015
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tutte le strutture
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€ 0,50
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Stagionalità
Le tariffe indicate sono ridotte del 50% nei periodi di scarsa affluenza turistica individuati nella seconda metà di luglio, nel mese di agosto, nella seconda metà di dicembre e nella prima metà del mese di gennaio.
Le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno sono destinate esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferno,per il turismo, la manutenzione, la fruizione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali paesaggistici ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
L’imposta è in vigore dal 10 agosto 2013.
Esenzioni
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Ferno;
b) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
e) gli appartenenti alle forze di polizia (statali e locali) e al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornino nelle strutture di cui all’art. 1 per esigenze di servizio;
f) i membri di equipaggi di compagnie aeree che soggiornino presso la struttura per motivi di servizio;
g) passeggeri riprotetti da Compagnie aeree in albergo a carico delle Compagnie stesse per motivi legati a ritardi e cancellazioni di voli dovuti a guasti macchina, eventi meteorologici, scioperi, chiusure di aeroporti o altri motivi di medesima natura;
h) partecipanti a meetings e congressi oltre i 400 partecipanti al fine di incentivare la promozione e commercializzazione del Centro Congressi con le relative ricadute positive sul territorio;
i) persone disabili e loro accompagnatori.
L’imposta è dovuta per un massimo di giorni 21 consecutivi di permanenza presso la struttura.
In fase di prima applicazione del presente Regolamento, sono esentati coloro per i quali siano già in essere contratti con tariffe agevolate, fino a scadenza del contratto in essere.
Come ottenere l’esenzione dall’imposta di soggiorno
Coloro che hanno diritto all’esenzione dall’imposta sono tenuti a compilare la modulistica prevista, disponibile presso i gestori delle strutture ricettive.
Come pagare
L’imposta di soggiorno si paga al gestore della struttura ricettiva, che rilascerà una ricevuta/fattura recante l’importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno
La ricevuta/fattura dovrà essere conservata per un periodo di almeno sei anni.
Regolamenti associati
Chi contattare
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Posta elettronica ordinaria
0331 242272