Imposta Municipale Propria (IMU) fino al 31/12/2019

Descrizione del procedimento

A norma dell’art. 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 2012, è istituita l’imposta municipale propria sperimentale (IMU). Con l’entrata in vigore del tributo non sono più dovuti (art. 8 D.Lgs 23/2011):
– l’imposta comunale sugli immobili (ICI)
– l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati

 

Chi paga (soggetto passivo)
Deve pagare il proprietario dell’immobile o il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l’imposta deve essere pagata da chi utilizza l’immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.
Dal 01/01/2014 non si paga più l’IMU per i seguenti immobili:
  • abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di  quelle  classificate  nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  per  le  quali  continuano  ad  applicarsi l’imposta
  • unità  immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non risulti locata;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008;
  • casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità  immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica.

 

L’IMU non si paga inoltre:
  • per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del DL 557/1993;
  • per i casi per cui la normativa vigente prevede l’esenzione.

 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella misura  massima  di  un’unità pertinenziale  per   ciascuna   delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad  uso abitativo.

 

NOVITÀ 2016
La legge di stabilità 2016 (legge 208 del 28/12/2015) ha introdotto le seguenti novità:
§  è ridotta del 50% la base imponibile, sia ai fini IMU che TASI, delle abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore), alle seguenti condizioni:
– il contratto di comodato, sia scritto che verbale, deve obbligatoriamente essere registrato;
– rimangono escluse dall’agevolazione le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9;
– l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario (occupante) come propria abitazione principale;
– il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situata l’abitazione concessa in comodato; quindi sia il comodante che il comodatario devono essere residenti nel Comune di Ferno;
– il comodante (proprietario, usufruttuario, ecc.), può possedere al massimo 2 abitazioni su tutto il territorio nazionale;
– il comodante dovrà attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentare nei termini di legge (modello di cui all’art. 9 comma 6 del D.lgs. 23/2011).
– per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9/12/1998, n. 431, l’imposta IMU e TASI è ridotta al 75%;

 

IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero
A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufruttoin Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso

 

Come si calcola l’imposta
Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.

 

Come si calcola la base imponibile
L’individuazione della base imponibile avviene seguendo regole diverse a seconda della diversa tipologia di immobile.
a) Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, desumibile dalla visura catastale che può essere richiesta solo all’Agenzia del Territorio, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula:

 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore (v. tabella sotto riportata)
Categoria catastale
Moltiplicatore
A (escluso A10) C/2 C/6 C/7
160
B – C/3 – C/4 – C/5
140
A/10 – D/5
80
D (escluso D/5)
65
C/1
55
Casi particolari
– Fabbricati di interesse storico o artistico: per tali immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004, la base imponibile, come sopra determinata, è ridotta del 50% (art. 13, comma 3, lett a), D.L. 201/2011).
– Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile come sopra determinata è ridotta del 50%, a condizione che (art. 13, comma 3, lett. b), D.L. 201/2011) l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. Il contribuente, in alternativa, può presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’immobile è dichiarato inagibile (per maggiori chiarimenti si rimanda alle istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU).
Per gli immobili storici e per quelli inagibili, ove sussistano le condizioni richieste, la base imponibile sarà determinata come segue:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore relativo alla categoria catastale dell’immobile x 50%
Fabbricati appartenenti alla categoria D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati: la base imponibile, come per l’ICI, è data dal valore risultante dalle scritture contabili, opportunamente rivalutato sulla base dei coefficienti annualmente approvati con decreto ministeriale.
Secondo il predetto criterio, per determinare la base imponibile, è necessario stratificare il valore contabile del fabbricato tenendo conto degli anni di formazione del costo e rivalutare l’importo annuale in base al corrispondente coefficiente ministeriale. Eventuali costi incrementali capitalizzati in corso d’anno avranno effetto sull’imposta dovuta per l’anno successivo (art. 5, comma 3, D. Lgs 504/92).
Si ricorda che tale criterio è applicabile solamente fino all’anno nel corso del quale avviene l’attribuzione della rendita catastale che quindi ha valore dall’anno successivo.
Aree fabbricabili:  la base imponibile per le aree fabbricabili è data, come nell’ICI, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Fermo restando che il contribuente è sempre tenuto ad eseguire il pagamento sulla base del valore venale al 1° gennaio, come sopra individuato, al solo scopo di agevolare i contribuenti nell’individuazione del valore imponibile, il Comune ha approvato i valori venali medi in comune commercio delle aree ubicate sul proprio territorio, come da tabella a fianco pubblicata.
Terreni agricoli:  la base imponibile dei terreni agricoli nell’imposta municipale propria è calcolata moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per un moltiplicatore pari a 135, come segue:
Valore imponibile = reddito dominicale (desumibile dalla visura catastale) x 1,25 x 135(o 75)
Agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP Nel caso di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (D.Lgs 99/2004) iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è ridotto a 75 (L. 147/2013 comma 707).
N.B. se il terreno è di un CD o IAP e viene dato in fitto a terzi, il terreno non beneficia delle agevolazioni riservate ai CD/IAP e ilmoltiplicatore da utilizzare è 135.
Per chi volesse approfondire alcuni aspetti relativi ai terreni cosi detti “incolti” (terreni non utilizzati inattività agricola) può essere utile per brevità, oltre alla norma e quanto altro disponibile su altre fonti, questo documento dell’IFEL: Nota IFEL terreni incolti
Per conoscere la rendita catastale
Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia del Entrate un apposito servizio. È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
Periodo di possesso
L’IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratto il possesso.
Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto  l’immobile per almeno 15 giorni.
La quantificazione dell’imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell’immobile.
Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d’uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l’intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell’IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
Quando si paga
L’imposta deve essere versata in due rate, la prima in acconto e la seconda a saldo. La prima rata, da versarsi entro il 16 giugno  è pari al 50%  dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno precedente.
La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, deve essere calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni fissate per l’anno stesso con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).
Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione entro il 16 giugno.
Ai sensi dell’art. 7 punto 1 lettera h) del D.L. 70/2011, i versamenti e gli adempimenti che scadono in sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Aliquote 2019
Con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2018 sono confermate le aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/07/2015 come riepilogate nel sotto riportato prospetto:
TIPOLOGIA
Aliquota
Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze nei limiti di legge (immobili A/1, A/8 e A/9)
0,40 %
€ 200,00
Immobili censiti nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) D2 (alberghi e pensioni) e D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e D8 (fabbricati costituiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale ….)
1,06 %
Immobili ad uso abitativo (categorie catastali A escluso A/10) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti il linea retta entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale (art. 16 comma 1 lett a) regolamento IUC)
0,90 %
Immobili ad uso abitativo (categorie catastali A escluso A/10) e pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze
1,00 %
Aree edificabili
0,76 %
Terreni agricoli
0,76 %
Altri immobili non rientranti nelle tipologie sopra citate
0,76 %
Ai sensi dell’art. 16 del regolamento IUC per poter usufruire dell’agevolazione relativa agli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, pena la non applicabilità dell’agevolazione, occorre presentare al Comune apposita comunicazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/11/2018 sono stati rideterminati, ai soli fini indicativi, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, come riassunte nel prospetto sotto allegato.

Ravvedimento 
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, il contribuente può evitare l’applicazione della sanzione “ordinaria”, pari di norma al 30% dell’importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).
Il versamento della sanzione “ridotta” deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale (dal 01/01/2015 al 0,5%), con maturazione giorno per giorno (quindi con l’applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella “ravvedimento”. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo dell’imposta.
Il contribuente è tenuto a presentare all’ufficio tributi la comunicazione dell’avvenuta applicazione del ravvedimento. E’ possibile a tale fine utilizzare il modulo disponibile su questa pagina o presso l’ufficio tributi del Comune, da restituire firmato con allegata copia del modello F24, dopo l’avvenuto pagamento.

Come si esegue il versamento

In base all’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 il versamento dell’Imposta deve eseguirsi  a mezzo modello F24 o tramite apposito bollettino postale recante la dicitura “PAGAMENTO IMU” pre-stampato e il numero 1008857615 di conto corrente unico in tutta Italia. Tali  bollettini sono disponibili gratuitamente presso gli uffici postali. Il costo del servizio è uguale a quello del bollettino classico.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso su superiore a detto importo (l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24). Il versamento non deve essere effettuato qualora l’imposta annua (non la singola rata) da versare sia inferiore a  € 10,00.
I codici da utilizzare sono i seguenti:
codice Ente del Comune di FERNO:  D543.
I codici tributo  per eseguire in versamento sono i seguenti:
3912
abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3914
terreni (destinatario il Comune)
3916
aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918
altri fabbricati (destinatario il Comune)
3923
interessi da accertamento (destinatario il Comune)
3924
sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)
3925
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
3930
immobili ad uso Produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

 

Modalità di versamento da parte dei soggetti non residenti in Italia:

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

– per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico utilizzando le seguenti coordinate internazionali: IBAN: IT34 W 05034 50233 000000000489 BIC/Swift: BAPPIT21L99;

– per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
  • l’annualità di riferimento; • l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.
Dichiarazione
L’art. 13, comma 12-ter del DL n. 201/2011 come modificato dall’art. 4 del DL 35 del 08/04/2013, dispone che i soggetti passivi all’IMU devono presentare una dichiarazione al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui, a seconda dei casi, ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta, utilizzando un apposito modello.
L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal comune.
Le istruzioni ministeriali elencano i casi in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata.
Si riportano i casi più ricorrenti:
Immobili che godono di riduzioni dell’imposta: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (l’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabilità redatta da un tecnico abilitato),  terreni agricoli, nonché quelli non coltivati,  posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
Immobili per i quali il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria le fattispecie più significative sono le seguenti:
  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
  • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
  • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
  • l’area è divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
  • l’immobile ha perso oppure ha acquisito durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
  • il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
  • è intervenuta una riunione di usufrutto, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
  • si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (es diritto d’abitazione al coniuge superstite, usufrutto legale dei genitori).
L’obbligo dichiarativo sussiste anche:
  • nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, al fine di dichiarare quale di essi beneficia delle agevolazioni per abitazione principale;
  • da parte del coniuge assegnatario di abitazione, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, solo quando l’immobile assegnato non si trovi né presso il comune di celebrazione del matrimonio né presso il suo comune di nascita.
  • Per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado nei casi di cui all’art. 13 comma 3 lettera 0a) del DL 201/2011;
La dichiarazione NON DEVE essere presentata:
  • per l’indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni
  • in caso di successione registrata all’Agenzia delle Entrate
  • per variazioni catastali oggettive o soggettive, relative ai dati di classamento e rendita o all’intestazione catastale.
Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la Dichiarazione IMU/TASI ENC. Le Dichiarazioni vanno presentate entro il 30 Giugno dell’anno successivo all’anno in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili.