Nuova IMU dal 2020
Descrizione del procedimento
Descrizione del procedimento
Le legge di bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019) ha abolito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che era composta da TASI, TARI e IMU, lasciando in vita la TARI (tassa sui rifiuti) e riscrivendo l’IMU.
Chi paga (soggetto passivo)
Soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Per cosa si paga
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come successivamente definita, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché’ accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
c) sono altresì considerate abitazioni principali:
- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Chi incassa l’IMU
L’IMU su tutti gli immobili è interamente destinata al Comune, tranne quella sugli immobili ad uso produttivo che appartengono alla categoria catastale D.
Per questi immobili, infatti, l’imposta calcolata con l’aliquota dello 0,76% va versata allo Stato.
L’imposta corrispondente alla differenza tra l’aliquota dello 0,76 % e quella deliberata dall’amministrazione, va versata al Comune.
Base imponibile
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Categoria catastale | Moltiplicatore |
a) – A (escluso A10) C/2 C/6 C/7 | 160 |
b) – C/3 C/4 C/5 | 140 |
c)– D/5 | 80 |
d) – A/10 | 80 |
e) – D (escluso D/5) | 65 |
f) – C/1 | 55 |
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Fermo restando che il contribuente è sempre tenuto ad eseguire il pagamento sulla base del valore venale al 1° gennaio, come sopra individuato, al solo scopo di agevolare i contribuenti nell’individuazione del valore imponibile, il Comune ha approvato i valori venali medi in comune commercio delle aree ubicate sul proprio territorio, come da tabella a fianco pubblicata.
Per i terreni agricoli, nonché’ per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, si invita a consultare il vigente regolamento IMU;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Per le abitazioni locate a canone concordato ai cui alla legge 431/1998 l’imposta è ridotta al 75%.
Come si calcola l’imposta
Periodo di possesso: L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
La quantificazione dell’imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell’immobile.
Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d’uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l’intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell’IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.
Per conoscere la rendita catastale
Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia del Entrate un apposito servizio raggiungibile al link:
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
Quando si paga
L’imposta deve essere versata in due rate, la prima in acconto e la seconda a saldo. La prima rata, da versarsi entro il 16 giugno è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione vigenti per l’anno dell’anno precedente.
La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, deve essere calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni fissate per l’anno stesso con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).
Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione entro il 16 giugno.
Ai sensi dell’art. 7 punto 1 lettera h) del D.L. 70/2011, i versamenti e gli adempimenti che scadono in sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Aliquote 2023
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2023 sono state determinate le seguenti aliquote IMU – invariate rispetto al 2022
TIPOLOGIA DI IMMOBILE | aliquota |
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: | 0,40% |
Immobili ad uso abitativo (categorie catastali A escluso A/10) e relative pertinenze (categorie catastali C/2 – C/6 e C/7) diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze | 1,00% |
Abitazione e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale con obbligo di specifica comunicazione | 0,90% |
Immobili censiti nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) D2 (alberghi e pensioni) e D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e D8 (fabbricati costituiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale) | 1,06% |
Immobili censiti nella categoria catastale C1 (negozi) | 0,50% |
fabbricati rurali ad uso strumentale: | 0,00% |
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: | 0,00% |
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti | 0,76% |
terreni agricoli – adeguare la base imponibile considerando l’eventuale nuovo reddito domenicale notificato nel corso del 2021 da parte di Agenzia Entrate-Catasto | 0,76% |
aree fabbricabili – adeguare il valore della base imponibile tenendo conto dell’eventuale notifica avvenuta nel corso del 2021 da parte di Agenzia Entrate-Catasto relativa alla modifica di superficie della particella; si ricorda inoltre che il nuovo valore, valido dal 01/01/2022, deve essere dichiarato tramite DICHIARAZIONE IMU 2022 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023. | 0,76% |
Per la determinazione dell’acconto 2023 dovranno essere utilizzate quelle approvate nel 2022 con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2022 (uguali alle aliquote del 2023).
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/11/2018 sono stati rideterminati, ai soli fini indicativi, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, come riassunte nel prospetto sotto allegato.
Come si esegue il versamento
In base all’art. 1 comma 765 della legge 160/2019 il versamento dell’Imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 o tramite apposito bollettino postale recante la dicitura “PAGAMENTO IMU” pre-stampato e il numero 1008857615 di conto corrente unico in tutta Italia.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso su superiore a detto importo (l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24). Il versamento non deve essere effettuato qualora l’imposta annua (non la singola rata) da versare sia inferiore a€ 10,00.
I codici da utilizzare sono i seguenti:
codice Ente del Comune di FERNO: D543.
I codici tributo per eseguire in versamento sono i seguenti:
3912 | abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) |
3914 | terreni (destinatario il Comune) |
3916 | aree fabbricabili (destinatario il Comune) |
3918 | altri fabbricati (destinatario il Comune) |
3923 | interessi da accertamento (destinatario il Comune) |
3924 | sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) |
3925 | immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
3930 | immobili ad uso Produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE |
Modalità di versamento da parte dei soggetti non residenti in Italia:
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.
Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
– per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico utilizzando le seguenti coordinate internazionali: IBAN: IT34 W 05034 50233 000000000489 BIC/Swift: BAPPIT21L99;
– per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l’annualità di riferimento; • l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, il contribuente può evitare l’applicazione della sanzione “ordinaria”, pari di norma al 30% dell’importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).
- Il versamento della sanzione “ridotta” deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno (quindi con l’applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella “ravvedimento”. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo dell’imposta.
- Il contribuente è tenuto a presentare all’ufficio tributi la comunicazione dell’avvenuta applicazione del ravvedimento. E’ possibile a tale fine utilizzare il modulo disponibile su questa pagina o presso l’ufficio tributi del Comune, da restituire firmato con allegata copia del modello F24, dopo l’avvenuto pagamento.
Dichiarazione:
L’art. 1, comma 769 della legge 160/2020 dispone che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche.
Con apposito decreto del Ministero dell’economia sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Nelle more dell’approvazione del predetto decreto, dovrà essere utilizzato il modello e le istruzioni approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 30 ottobre 2012.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui all’art. 1 comma 741 lett c) numeri 3 (alloggi sociali) e 5 (alloggi posseduti da militari e forze di polizia) e al comma 751 terzo periodo (alloggi costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, a condizione che non siano locali), il soggetto passivo IMU deve attestare il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini IMU e TASI
Dichiarazione enti non commerciali
Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono tenuti a inviare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell’anno successivo all’anno in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno (art. 1 comma 770 l. 160/2019).
Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Economie e delle finanze del 19 novembre 2012 n. 200.
Nelle more dell’approvazione da parte del Ministero dell’economia e delle Finanze, del modello dichiarativo, i contribuenti dovranno utilizzare il modello di cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2014.
Dichiarazione IMU per gli enti no-profit
Nella G.U. n. 121 del 25 maggio è stato pubblicato il D.M. 4 maggio 2023, di approvazione del modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (art. 1, commi da 738 a 783, legge 160/2019).
ALLEGATI:
– Valori riferimento aree edificabili
– Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 31/03/2021 Oggetto: “Approvazione aliquote IMU 2021”
– Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 08/06/2020 Oggetto: “Approvazione aliquote IMU 2020”
Chi contattare
0331 242272
Modulistica per il procedimento
- Tributi – Richiesta di rateazione
- Modello dichiarazione IMU-IMPi
- IMU/TASI – Ravvedimento operoso
- IMU – Dichiarazione aliquota ridotta
- Tributi – Domanda di rimborso