Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) fino al 31/12/2020

Descrizione del procedimento

Tutti i soggetti che sono titolari di una concessione per l’utilizzazione di suolo pubblico, spazi che sono sottostanti e soprastanti al suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.

Per “suolo pubblico” si intende i luoghi ed il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

La tassa di applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

Ai sensi del vigente regolamento comunale, la tassa non si applica:

  • • alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
  • • alle occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazioni di pubblici servizi;
  • • alle occupazioni con passi carrabili;

SOGGETTO A FAVORE DEL QUALE È DOVUTA LA TASSA
La tassa è dovuta al Comune in cui il soggetto effettua l’occupazione di uno spazio pubblico.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
La tariffa, deliberata dal Comune entro importi minimi e massimi stabiliti dalla legge, è differenziata fra occupazioni temporanee e permanenti:

  • sono occupazioni temporanee quelle effettuate per brevi periodi e comunque inferiori all’anno, ad esempio ponteggi per ristrutturazioni di immobili, occupazione del suolo realizzate da venditori ambulanti, da istallazioni di attrazioni, giochi e circhi, manifestazioni politiche, culturali e sportive, ecc..
  • sono occupazioni permanenti quelle di durata superiore ad un anno, come chioschi, tende fisse, ecc.

MODALITÀ DI CALCOLO
OCCUPAZIONI TEMPORANEE: tariffa per mq. occupati per tempo di occupazione (giorni)

OCCUPAZIONI PERMANENTI: tariffa per mq. occupati.

La legge prevede diverse riduzioni e agevolazioni nell’applicazione della tassa che sono state recepite dal Regolamento Comunale, quali le occupazioni di durata inferiore a 8 ore e quelle realizzate per l’esercizio di attività edilizia.

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente è tenuto a presentare denuncia per le nuove occupazioni permanenti e per le variazioni intervenute nelle occupazioni già esistenti all’Ufficio Tributi del Comune presso cui viene effettuata l’occupazione, entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell’atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima.

Nessun obbligo è previsto per gli anni successivi, qualora non intervengano variazioni successive.

Per le occupazioni temporanee non sussiste obbligo di denuncia, ma è sufficiente il pagamento della tassa, dopo aver ottenuto autorizzazione all’occupazione dal Comando di Polizia Locale.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE
Il versamento deve essere effettuato in auto-tassazione, mediante:

  • • bonifico su conto corrente postale numero 16530214 (IBAN: IT31N0760110800000016530214), utilizzando l’apposito bollettino in distribuzione presso l’ufficio tributi,
  • • Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

3931 – per il versamento della tassa relativa alle occupazioni permanenti
3932 – per il versamento della tassa relativa alle occupazioni temporanee

  • • Presso la tesoreria comunale Banca di Popolare di Milano agenzia di via Trieste 27 Ferno

entro i seguenti termini:

  • • per le nuove occupazioni permanenti entro 30 giorni dal rilascio della concessione
  • • per le occupazioni permanenti già esistenti entro il 31 gennaio di ogni anno
  • • per le occupazioni temporanee entro i termini delle occupazioni stesse.

Chi contattare

Riferimenti normativi

  • D. lgs. 507/93 – artt. Da 38 a 56
  • Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa
  • Delibera G.C. 174 del 20/12/2012