Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) fino al 31/12/2019
Descrizione del procedimento
La TASI – Tributo sui servizi indivisibili – è il tributo componente dell’Imposta Unica Comunale riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili (manutenzione strade, illuminazione pubblica, polizia locale etc.).
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU; sono esclusi i terreni agricoli.
Soggetti passivi:
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari oggetto di imposta.
Sono pertanto soggetti al pagamento della TASI in qualità di possessori:
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il proprietario dell’immobile o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sullo stesso;
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il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contrato.
Nel caso in cui l’immobile sia occupato (detenuto) da un soggetto diverso dal proprietario (o titolare del diritto reale), quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore; in tal caso l’obbligazione tributaria rimane esclusivamente a carico del solo proprietario.
L’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento del tributo complessivamente dovuto (percentuale stabilita dall’art. 50 del regolamento IUC); la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.
NOVITÀ 2016
La legge di stabilità 2016 (legge 208 del 28/12/2015) ha introdotto le seguenti novità:
§ è esclusa l’applicazione della TASI sulle abitazioni principali e quelle ad esse equiparate (art. 13 c. 2 DL 201/2011), e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
§ è abolita la quota TASI (20%) a carico del detentore/occupante purché vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica;
§ è ridotta del 50% la base imponibile, sia ai fini IMU che TASI, delle abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore), alle seguenti condizioni:
o il contratto di comodato, sia scritto che verbale, deve obbligatoriamente essere registrato;
o rimangono escluse dall’agevolazione le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9;
o l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario (occupante) come propria abitazione principale;
o il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situata l’abitazione concessa in comodato; quindi sia il comodante che il comodatario devono essere residenti nel Comune di Ferno;
o il comodante (proprietario, usufruttuario, ecc.), può possedere al massimo 2 abitazioni su tutto il territorio nazionale;
o il comodante dovrà attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione da presentare nei termini di legge.
§ per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9/12/1998, n. 431, l’imposta IMU e TASI è ridotta al 75%;
Come si versa
Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente.
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo TASI qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti è inferiore a € 10,00.
LA TASI deve essere versata utilizzando il modello F24 e con la suddivisione in DUE rate:
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acconto, pari al 50% del dovuto con scadenza 16 giugno 2016
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saldo, pari al restante 50% con scadenza 16 dicembre 2016
codici per F24
CODICE
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D543
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COMUNE DI FERNO
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3958
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ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
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3961
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ALTRI FABBRICATI
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Aliquote e detrazioni
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2018 sono state confermate le aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/07/2015 come riepilogate nel sotto riportato prospetto:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE | aliquote | |
TASI | IMU | |
Abitazione principale solo categ. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) | 0% | 0,4 %
Detraz. € 200,00 |
Abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) nonché immobili equiparati per legge all’abitazione principale | Esclusa
art. 1 c.14 legge 208/16 |
esclusa |
Abitazione e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale con contratto NON REGISTRATO e con obbligo di specifica comunicazione | 0% | 0,90 % |
Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato (genitori/figli) alle condizioni stabilite dall’art. 1 comma 10 della legge di stabilità 2016, con contratto REGISTRATO | 0% | 0,90%
base imponibile ridotta al 50% |
Immobili ad uso abitativo (categorie catastali A escluso A/10) e pertinenze (categorie catastali C/2 – C/6 e C/7) diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze | 0% | 1,00 % |
Immobili censiti nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) D2 (alberghi e pensioni) e D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e D8 (fabbricati costituiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale) | 0% | 1,06 % |
Terreni agricoli | 0% | 0,76 % |
Altri immobili non rientranti nelle tipologie sopra citate | 0% | 0,76 % |
L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa;
La TASI si paga in percentuale sul valore del fabbricato ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
N.B. Per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia il titolare di diritto reale che l’occupante si considerano titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e la rispettiva quota di versamento è stabilita dall’art. 50 del vigente regolamento comunale IUC nella seguente misura percentuale dell’ammontare complessivo:
➢80 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
➢20 per cento perl’occupante.
Il VALORE TASI per un FABBRICATO è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
moltiplicatore
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Tipologia immobile
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160
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per fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10) e nelle categorie catastali C2, C6 e C7
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140
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per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5
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80
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per fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5
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65
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per fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5)
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55
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per fabbricati classificati nella categoria catastale C1
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TASI: come calcolarla autonomamente
Via internet, qui.
Si ricorda che per il predetto calcolo è indispensabile conoscere le rendite catastali degli immobili di proprietà, queste si possono verificare collegandosi ad una apposita pagina sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
Denuncia
La dichiarazione TASI, deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione come disposto dall’art. 1 comma 684 della legge 147/2013.
La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF/2015 ha chiarito che per la dichiarazione TASI occorre utilizzare il modello per la dichiarazione IMU approvato con decreto del 30/10/2012.
Chi contattare
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Posta elettronica ordinaria
0331 242272
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/07/2014