Unione civile

Descrizione del procedimento

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016 che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 175  del 28 luglio 2016 del DPCM n. 144 del 23 luglio 2016, che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle unioni civili regolate dalla legge 76/2016, sono attivate le procedure per l’attuazione del nuovo istituto. Nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge  n. 76 del 20 maggio 2016, quindi entro il 05 dicembre 2016, dovranno essere adottati dal Governo uno o più decreti legislativi al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • Sussista per una delle parti un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso
  • Sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza  che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • Sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art. 162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità  per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Il cognome

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’Ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o  posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’Ufficiale dello stato civile.

Richiesta e costituzione dell’unione civile

Fase istruttoria

Le persone  interessate devono comunicare i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando il modulo di comunicazione dati. Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità e devono essere consegnati all’Ufficio di stato civile. Il cittadino straniero deve presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla – osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata  presso la Prefettura . Il documento , oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio matrimoni fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.

Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile

Entrambe le parti devono presentarsi all’Ufficio matrimoni nel giorno prestabilito  per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione  di unione civile. L’ufficiale di stato civile redigerà quindi apposito processo verbale dove indicherà la data, concordata tra le parti e comunque non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile. Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di costituzione di unione civile

Nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, entrambe le parti alla presenza di due testimoni, dovranno rendere all’Ufficiale dello Stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro una unione civile.  La mancata comparizione senza giustificato motivo , di una o di entrambe le parti, nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti, e lo archivierà unitamente al verbale.

Chi contattare

Termine di conclusione

15 giorni dalla richiesta per fissare la data della celebrazione dell'unione civile.

Costi per l’utenza

Nessuno.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

  • DPCM n. 144 del 23 luglio 2016 “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016 n. 76
  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”