Assegno per il nucleo familiare
Ultimo aggiornamento: 6 settembre 2022, 16:47
Descrizione del procedimento
La legge 448/98 ha previsto all’art. 65 la concessione da parte dei Comuni di un assegno per il nucleo familiare che può essere richiesto dal genitore cittadino italiano o comunitario (residente nel territorio dello Stato) che abbia nella propria famiglia anagrafica tre minori , che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preaddottivo.
Nel caso in cui il nucleo familiare sia diversamente composto, le operazioni di riparametrazione dell’ISE sono effettuate secondo le procedure di cui all’allegato A al Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 21/12/2000 n. 452, come modificato dal Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 25/05/2001 n. 337.
La domanda deve essere presentata presso i Servizi Sociali entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.Tali assegni non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’Amministrazione Comunale e la Guardia di Finanza hanno la facoltà di effettuare controlli sulla situazione economica dichiarata.
Chi contattare
Termine di conclusione
Entro 30 gg dall'invio
Costi per l’utenza
Gratuito
Riferimenti normativi
Legge n.448 del 23/12/1998 art. 65 e successive modificazioni e integrazioni