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Imposta di soggiorno

Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2022, 12:55

 
Descrizione del procedimento
L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che, non residenti, soggiornano nelle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere presenti sul territorio comunale di Ferno.
Le tariffe si applicano per persona e per giorno di permanenza, prendendo come riferimento la registrazione presso la struttura.
 
Tariffe in vigore dal 10 agosto 2013
 
Strutture alberghiere tariffa
lassificazione da 1*  a 4**** € 1,50
5***** € 3,00
Strutture extra-alberghiere  
Tipologia: Bed & Breakfast – Affittacamere € 0,30
 
 
Stagionalità
Le tariffe indicate sono ridotte del 50% nei periodi di scarsa affluenza turistica individuati nella seconda metà di luglio, nel mese di agosto, nella seconda metà di dicembre e nella prima metà del mese di gennaio.
Le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno sono destinate esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferno,per il turismo, la manutenzione, la fruizione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali paesaggistici ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
L’imposta è in vigore dal 10 agosto 2013.
 
Esenzioni
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
  1. gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Ferno;
  2. i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
  3. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  4. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  5. gli appartenenti alle forze di polizia (statali e locali) e al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornino nelle strutture di cui all’art. 1 per esigenze di servizio;
  6. i membri di equipaggi di compagnie aeree che soggiornino presso la struttura per motivi di servizio;
  7. passeggeri riprotetti da Compagnie aeree in albergo a carico delle Compagnie stesse per motivi legati a ritardi e cancellazioni di voli dovuti a guasti macchina, eventi meteorologici, scioperi, chiusure di aeroporti o altri motivi di medesima natura;
  8. partecipanti a meetings e congressi oltre i 400 partecipanti al fine di incentivare la promozione e commercializzazione del Centro Congressi con le relative ricadute positive sul territorio;
  9. persone disabili e loro accompagnatori.
L’imposta è dovuta per un massimo di giorni 21 consecutivi di permanenza presso la struttura.
In fase di prima applicazione del presente Regolamento, sono esentati coloro per i quali siano già in essere contratti con tariffe agevolate, fino a scadenza del contratto in essere.
 
Come ottenere l’esenzione dall’imposta di soggiorno
Coloro che hanno diritto all’esenzione dall’imposta sono tenuti a compilare la modulistica prevista, disponibile presso i gestori delle strutture ricettive.
 
Come pagare
L’imposta di soggiorno si paga al gestore della struttura ricettiva, che rilascerà una ricevuta/fattura recante l’importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno
La ricevuta/fattura dovrà essere conservata per un periodo di almeno sei anni.
 
Deliberazione di Consiglio Comunale .28 del 24/07/2013

Chi contattare

Tributi
Posta elettronica ordinaria
0331 242272

Riferimenti normativi

art. 4 del D.lgs 23 del 14/03/2011

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